Il DL 626/94 (e le successive modifiche), che fissa il limiti minimi di sicurezza e in particolare detta le regole per un’organizzazione della sicurezza negli ambienti di lavoro interviene anche negli ambienti scolastici, come indicato dai commi 1 e 2 dell’articolo 1.
Due anni dopo, il D.M. 292 del 21.06.96 chiarisce in modo inequivocabile che si identificano come “datori di lavoro”, i dirigenti scolastici, per le istituzioni scolastiche ed educative, ed i presidenti dei consigli di amministrazione per i conservatori e le accademie.
A questi pertanto, fanno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento.
Tutto ciò viene ribadito nella C.M. n. 119 del 29.04.99.
Nel 1998 il Ministro della Pubblica istruzione, per soddisfare le particolari esigenze connesse all’ambiente scolastico in materia di prevenzione e sicurezza, adotta il Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado D.M. 382 del 1998.
L’esigenza di adottare delle norme speciali per l’attuazione della sicurezza nella scuola, nasce dal fatto che questo ambiente di lavoro è diverso da quello di tipo industriale, artigianale o commerciale.
Tutti gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano e usano laboratori appositamente attrezzati con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, e palestre.
Tale equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
Durante le altre attività di insegnamento gli studenti sono comunque soggetti a cui deve essere primariamente garantita sicurezza, igiene e protezione dai rischi, in considerazione soprattutto della giovane età che li espone a rischi comportamentali legati all’acquisizione di un corretto ed equilibrato rapporto con l’ambiente e prima di tutto con gli altri.
Campo di applicazione del D.M. 382/98 – Destinatari della tutela: personale ed utenti delle istituzioni.
Sono considerati lavoratori: insegnanti, professori, assistenti, bidelli, ausiliari, allievi che frequentano e usano i laboratori, macchine, strumenti, VDT, palestre ecc.
Datore di lavoro: Direttore, Presidi, Rettori
Isituti di educazione ed istruzione di ogni ordine e grado.
Nello specifico caso di Asili e scuole di ogni ordine e grado le norme UNI 7697/2002 prevedono che :
Punto 8.2.1 Serramenti esterni vetrati in genere (porte, finestre, porte-finestre interamente intelaiate) e detrazioni in facciate continue, strutturali e a fissaggio puntuale se:
- asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, ambienti condominiali di edifici residenziali, anche oltre i 100 cm di altezza dal piano di calpestio.
- in ambienti adibiti ad attività sportive o ricreative anche oltre i 100 cm di altezza dal piano di calpestio.
Classe 1B1
Punto 8.2.13 Vetrate interne per asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, centri ricreativi, palestre, palazzi dello sport, cinema, supermercati, compresi i vetri per serramenti interni. Tutti i vetri indipendentemente dall'altezza da terra Classe 2B2