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Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
OGGETTO : Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.
Pervengo richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all'applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellciole adesive su vetri dei veicoli. Al riguardo, si osserva quanto segue: La materia non č regolata da norme internazionali nč da norme comunitarie che prevedano all'omologazione di dette pellciole quali entitą tecniche indipendenti, nč risulano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifihe in tal senso. Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellciole nonchč la loro installazione sui vetri dei veicoli. lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie. Non c'č dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merce, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunitą europea, non č possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altroStato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio. Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunitą europea o da altri Stati aderenti allo Spazio Economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilitą previsto dalle norme comunitarie.
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle sudette pellicole, dovrą essere verificato : 1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime 2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrą essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate sianostate approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrą certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CEE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/848/CEE (campo di visibilitą anteriore) non č consentita l'applicazione delle pellicole in argomento, nč sul parabrezza nč sui vetri laterali anteriori; inoltre l'applicazione sul lunotto posteriore, č ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della Strada. |
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